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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Arci Asino Castello”

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 1 L’Associazione Arci Asino Castello costituita …

ART. 2 Lo scopo principale dell’Associazione è …

I SOCI

ART. 3 Il numero dei Soci è illimitato …

ART. 4 Gli aspiranti Soci devono presentare …

ART. 5 E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero …

ART. 6 La qualifica di Socio si intende rinnovata …

ART. 7 Il Socio è tenuto al pagamento annuale della …

ART. 8 La qualifica di Socio si perde …

ART. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di …

ART.10 Contro ogni provvedimento di sospensione …

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11 Il patrimonio sociale dell’Associazione è …

ART.12 L’esercizio sociale comprende il periodo …

ART.13 Sono previsti la costituzione e l’incremento …

GLI ORGANI SOCIALI

ART.14 Sono organi dell’Associazione …

L’ASSEMBLEA

ART.15 L’Assemblea è l’organo sovrano …

ART.16 L’Assemblea generale dei Soci può esser …

ART.17 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria …

ART.18 Per deliberare sulle modifiche da apportare …

ART.19 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria …

ART.20 L’Assemblea ordinaria viene convocata …

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 Il Consiglio Direttivo viene eletto …

ART.22 Il Consiglio Direttivo elegge …

ART.23 Compiti del Consiglio Direttivo sono …

ART.24 Il Consiglio Direttivo si riunisce …

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.25 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto …

ART.26 I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere …

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.27 Il Collegio dei Garanti …

ART.28 Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore …

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART.29 La decisione motivata di scioglimento …

DISPOSIZIONI FINALI

ART.30 L’Associazione può accollarsi, dietro parere …

ART.31 Per quanto non previsto dallo Statuto …

 

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART.1

L’Associazione Arci Asino Castello costituita il 25 gennaio 2006 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico,  antifascista, a carattere volontario, democratico e progressista. La sede dell’Associazione è posta in  Firenze, Via Reginaldo Giuliani n. 374.

L’Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

 

ART.2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nel campo della rivalutazione dell’asino, dando vita ad attività nell’ambito ambientale, educativo, ricreativo, del recupero dalla marginalità sociale, delle terapie assistite, dell’accessibilità ai diversamente abili, dell’economia rurale, dell’allevamento asinino, attraverso l’uso dell’asino, la diffusione della conoscenza in merito e dei suoi significati socio/culturali.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della sua prima seduta, definirà il “Regolamento di appartenenza” dell’Associazione, che fisserà i principi morali e comportamentali dei soci in generale ed in particolare  in relazione al loro rapporto con gli asini e che, una volta approvato dalla prima Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti, indicherà le regole fondamentali cui attenersi per partecipare all’Associazione. Il regolamento di cui sopra, potrà essere modificato in qualunque successivo momento con la medesima procedura.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

 

I SOCI

ART.3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART.4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

 

ART.5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

La risposta alla domanda di ammissione non può essere fornita prima che siano trascorse 24 ore dalla presentazione della domanda da parte dell’aspirante socio.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera dell’Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

 

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

a - Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

b - A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

c - A discutere ed approvare i rendiconti;

d - Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

 

ART.7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

ART.8

La qualifica di Socio si perde per:

a - Decesso;

b - Mancato pagamento della quota sociale;

c - Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

d - Espulsione o radiazione.

 

ART.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

a - Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

b - Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;

c - L’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

d - Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;

e - Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;

f - L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

 

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni. Sul ricorso contro la decisione del Collegio dei Garanti decide in via definitiva la  Assemblea dei Soci durante la prima riunione utile.

 

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a - Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

b - Avanzi di gestione, contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c - Fondo di riserva.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo il caso in cui la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

ART.12

L’esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell’esercizio.

 

ART.13

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all’articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

 

GLI ORGANI SOCIALI

ART.14

Sono organi dell’Associazione:

a - Assemblea generale dei Soci;

b - Consiglio Direttivo;

c - Collegio dei Sindaci Revisori.

d - Collegio dei Garanti

 

L’ASSEMBLEA

ART.15

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca (sia presso la sede che, eventualmente, ove si svolgono altre attività rilevanti) almeno 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza o da inviare ad ogni Socio con mezzo idoneo di comunicazione (posta ordinaria, posta elettronica, ecc.).

 

ART.16

L’Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 18 e 29, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

ART.17

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all’art.20.

La seconda convocazione non può avvenire prima che sia trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

 

ART.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’articolo 29.

 

ART.19

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene aperta dal Presidente dell’Associazione e procede con la nomina immediata dell’Ufficio di Presidenza composto almeno da un Presidente e da un Segretario eletti in seno all’Assemblea stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

 

ART.20

L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno entro il mese di giugno. Essa:

a) - Approva le linee generali del programma di attività;

b) - Approva il rendiconto annuale;

c) - Promuove giudizio inappellabile sul ricorso degli aspiranti Soci e decide su ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, a seguito della decisione del Collegio dei Garanti;

d) - Delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;

e) - Delibera sull’ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

f) - Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;

g) - Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; in caso di necessità elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;

h) - Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

i) - Delibera le modifiche dello Statuto con le modalità previste dall’art.18;

j) - Approva il “Regolamento di appartenenza” di cui all’art.2, nonché le sue eventuali modifiche, con le modalità indicate nello stesso art.2.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di 5 (cinque) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

 

ART.22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1 - Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;

2 - Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

3 - Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell’Archivio Sociale. In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni verranno redatti dal Consigliere anagraficamente più giovane.

4 - Ha facoltà di nominare un Presidente Onorario che, su invito del Consiglio Direttivo, può partecipare anche alle riunioni dello stesso. Su invito del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario può’ partecipare in Assemblea Ordinaria ed intervenire alla stessa con un discorso di apertura. Egli non ha diritto di voto e la durata della carica ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo.

 

ART.23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1 - Eseguire le delibere dell’Assemblea;

2 - Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

3 - Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;

4 - Compilare i progetti per l’impiego del residuo attivo dell’esercizio da sottoporre all’Assemblea;

5 - Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

6 - Formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’Assemblea;

7 - Deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

8 - Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

9 - Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

10 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;

11 - Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

12 - Presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente al medesimo.

 

ART.24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni trimestre, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.25

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

 

ART.26

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

 

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.27

Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri effettivi ed un supplente, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto o del regolamento e sull’inosservanza delle delibere e viene chiamato a giudicare sulle questioni trattate all’articolo 10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario e le sue delibere dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, per essere poi comunicate per attuazione al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro 10 giorni dalla delibera.

I Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

 

ART.28

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e Garante sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche sociali sono volontarie e gratuite: saranno rimborsate le sole spese (debitamente documentate) in relazione allo svolgimento dell’incarico.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART.29

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto in un’Assemblea Straordinari a tale scopo convocata.

L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione o Ente avente finalità analoghe in ambito sportivo, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di una commissione di liquidatori composta da 5 membri di cui due facenti parti dell’ultimo Consiglio Direttivo in carica.

 

DISPOSIZIONI FINALI

ART.30

L’Associazione può accollarsi, dietro parere vincolante del Collegio dei Sindaci Revisori, le sanzioni amministrative elevate a membri del Direttivo o soci che dall’Associazione abbiano ricevuto incarico di effettuare operazioni per la gestione dell’Associazione o per l’organizzazione di eventi per finalità inerenti alla stessa.

 

ART.31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.